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La pro loco è un’associazione senza scopo di lucro che opera per lo sviluppo del territorio e del turismo locale, attraverso pubblicazioni, promozione di prodotti gastronomici tipici, organizzazione di eventi e altro ancora.
– Come opera e con quali soggetti collabora
– Iscrizione nell’albo della Città Metropolitana e riconoscimento della pro loco
– Può una pro loco non iscriversi all’albo provinciale?
– Come fondare una pro loco – L’Unione italiana della pro loco (UNPLI)
– Rapporti fra la pubblica amministrazione e le pro loco in Toscana
– Origine e storia delle pro loco
– Riferimenti normativi
– Informazioni, uffici e contatti
Come opera e con quali soggetti collabora
La pro loco coopera con gli enti locali per:
- realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- organizzare attività idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- dare vita a iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- gestire i servizi di informazione e accoglienza eventualmente affidati.
Iscrizione della pro loco nell’albo della Città Metropolitana
La Regione Toscana riconosce le associazioni pro loco come soggetti che concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica e disciplina la tenuta dell’albo provinciale, istituito e aggiornato dalla Città Metropolitana di Firenze. Consulta l’Albo pro-locoAlbo pro-loco (aggiornamento: luglio 2023). Portale OpenData | Geoportale
L’albo raccoglie 48 pro loco distribuite in 35 Comuni della Città metropolitana.
Per l’iscrizione all’albo provinciale devono concorrere le seguenti condizioni:
- lo statuto dell’associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un’organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;
- le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della pro loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell’ente.
Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il Regolamento (n. 47/R/2018) di attuazione della legge regionale 86 del 2016 e successive modificazioni.
Ai fini dell’iscrizione all’albo, l’associazione pro loco interessata deve presentare apposita domanda alla Città Metropolitana competente per territorio, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 4, lettere a) e b) del Testo Unico (l. r. 86/2016 e ss.mm. e ii.).
La Città Metropolitana, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all’iscrizione all’albo mediante l’annotazione del nome dell’associazione pro loco, del legale rappresentante, della data di iscrizione e della sede dell’associazione. Le modificazioni dello statuto di una pro loco iscritta all’albo sono comunicate, entro trenta giorni dall’approvazione, alla Città Metropolitana, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Ai fini dell’aggiornamento dell’albo, ciascuna pro loco iscritta deve comunicare, entro 30 giorni dall’approvazione, le modificazioni dello statuto dell’associazione alla Città Metropolitana, che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione (articolo 12 del citato Regolamento di attuazione della l.r. 86/2016); per questo motivo ciascuna pro loco deve inviare annualmente il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte nell’anno precedente, nonché tutte le variazioni intercorse nelle cariche sociali e nei contatti della pro loco.
2. La città metropolitana provvede all’aggiornamento dell’albo, disponendo la cancellazione delle associazioni pro-loco:
a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione e l’associazione, su richiesta della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
b) nel caso in cui sia accertato che l’associazione non svolga alcuna delle attività di cui all’articolo 16, comma 2 del Testo unico;
c) nel caso di scioglimento o estinzione dell’associazione.
3. In caso di cancellazione, la città metropolitana invia, entro quindici giorni, comunicazione al comune competente per territorio.
Non esiste un modello o uno schema di domanda di iscrizione all’albo delle pro loco: la domanda può essere inviata in carta libera.
Occorre produrre la seguente documentazione:
- atto costitutivo, statuto (che deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare un’organizzazione funzionale conforme alle citate norme del codice civile), domanda di iscrizione completa dei dati e dei contatti della pro loco, elenco nominativo e identificativo di tutte le cariche (presidente, vice, segretario, tesoriere, componenti assemblea e consiglio direttivo, soci e revisori dei conti) con scadenza del loro mandato e loro contatti, bilancio dell’anno precedente a quello di iscrizione, relazione sulle attività svolte nell’anno precedente a quello di iscrizione, bilancio di previsione dell’anno in corso, relazione sulle attività da svolgere nell’anno in corso.
L’iscrizione all’albo della Città Metropolitana non è obbligatoria ma necessaria per avviare rapporti di collaborazione con gli enti locali e per beneficiare di eventuali finanziamenti e contributi, oppure per poter gestire alcuni servizi in affidamento (come ad esempio gli uffici di informazione turistica di promozione)
Per iscrivere la pro loco all’albo della Città Metropolitana si prega di scrivere all’indirizzo
antonio.ugolini@cittametropolitana.fi.it
oppure a
marialaura.billeri@cittametropolitana.fi.it
Come fondare una pro loco – L’Unione italiana della pro loco (UNPLI)
Per sapere come fondare una pro loco, come deve essere costituita, se deve avere personalità giuridica oppure no e altre informazioni dettagliate, si può consultare il sito www.unioneproloco.it al link www.unpli.info dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI), federazione nata nel 1962 e che raggruppa, in Italia, circa seimila pro loco. L’UNPLI è presente anche in Toscana, si veda il sito www.unplitoscana.it.
L’UNPLI è presente sull’intero territorio nazionale con strutture regionali e provinciali (anche a Firenze e provincia) ed è impegnata nella realizzazione di progetti in ambito culturale, sociale, ambientale e nella costruzione di una rete di relazioni fra le pro loco e i principali interlocutori istituzionali, imprenditoriali e con le realtà dell’associazionismo e del volontariato.
A titolo esemplificativo, la pro loco si fonda mediante un atto costitutivo di natura pubblica, cioè un contratto tra più soggetti, nel quale si specificano la denominazione, le finalità, la consistenza del patrimonio, la sede, i legali rappresentanti, accompagnando l’atto costitutivo allo statuto dell’associazione, che definisce le regole sull’organizzazione interna e sull’amministrazione della pro loco.
Origine e storia delle pro loco
Nel 1881 nel Trentino, a Pieve Tesino, venne fondata la Società di abbellimento, che divenne poi la prima pro loco italiana. Negli anni Venti fu dato sviluppo e autonomia alle pro loco dall’Ente Nazionale Italiano per il Turismo; il regime in realtà le sfavorì e depresse, privilegiando un’azione accentratrice e di controllo operata attraverso le Aziende di cura, soggiorno e turismo che, istituite nel 1926, dipendevano dal Ministero degli Interni, con numerosi vincoli posti a carico delle pro loco da parte del Ministero della stampa nel corso degli anni Trenta. Dopo l’ultima guerra riprese lo sviluppo delle pro loco, che raggiunsero il numero di milletrecento. Il loro primo riconoscimento giuridico avvenne solo con la legge n. 174 del 1958, che fra l’altro prevedeva l’istituzione dell’albo provinciale attuato, però, con decreto ministeriale del gennaio 1965: le pro loco passarono a essere associazioni private aventi rilevanza pubblica. Il decreto presidenziale n. 6 del gennaio 1972 trasferiva dallo Stato alle Regioni la responsabilità della tenuta dell’albo, subordinando di fatto l’iscrizione alla costituzione dell’associazione per atto pubblico e alla previsione statutaria finalizzata alla valorizzazione turistica. La legge quadro sul turismo (del 1983, ora soppressa) inquadrò le pro loco nella struttura organizzativa turistica regionale, consentendo anche che gli uffici di informazioni e accoglienza istituiti presso le pro loco potessero assumere la denominazione di IAT, identica cioè a quella attribuita agli IAT istituiti dalle Aziende di promozione turistica (APT, attualmente soppresse). Non se ne trova cenno nell’ultima legge nazionale sul turismo, il cosiddetto Nuovo Codice, entrato in vigore nel maggio del 2011 e modificato nel 2018.
Riferimenti normativi
– Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 18 e 117
– Codice civile, articoli 36-42 sull’associazionismo non lucrativo
– Legge n. 398 del 1991 e legge n. 460 del 1997, Disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
– Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, Disciplina dell’associazionismo per la promozione sociale
– Legge costituzionale n. 3 del 2001, Riforma del Titolo V della Costituzione Italiana
– Legge regionale n. 42 del 9 dicembre 2002, Disciplina delle associazioni di promozione sociale
– Atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.507 del 4 febbraio 2002 (istituzione dell’albo delle pro loco).
– Testo coordinato Legge regionale n. 86 del 20/12/2016 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo in Toscana”
–Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico) n. 47/R/2018.
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[a cura di U.O. Servizi alle imprese, controlli e statistiche ]
Ultimo aggiornamento: 20-09-2023