In difetto l’autorizzazione verrà sospesa
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la data entro cui è necessario completare la formazione obbligatoria per l’aggiornamento degli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010.
Gli addetti ai lavori sono perciò tenuti ad assolvere all’obbligo della formazione di aggiornamento improrogabilmente entro il 31 marzo 2025.
Gli addetti ai lavori sono perciò tenuti ad assolvere all’obbligo della formazione di aggiornamento improrogabilmente entro il 31 marzo 2025.
La circolare di riferimento, prot. 35518 del 12/12/2024, emessa dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ribadisce che lo svolgimento della formazione di aggiornamento è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di revisione.
Pertanto, gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31/12/2010, sono tenuti a documentare alla Città Metropolitana di Firenze, Ufficio revisioni, entro il 31 marzo 2025 l’avvenuta frequenza ai corsi, senza i quali la loro autorizzazione verrà sospesa.
Link all’avviso:
https://www.cittametropolitana.fi.it/avviso-per-i-centri-di-revisione/