Si rammenta ai titolari di tutte le agenzie di viaggio l’obbligo non solo di stipulare le polizze di responsabilità civile e di insolvenza e fallimento ma anche quello di comunicare alla Città Metropolitana il possesso delle polizze suddette alla data del 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di stipula e da quella di scadenza delle polizze, secondo quanto stabilito dalla vigente legge regionale n. 86 del 2016 all’articolo 91; la mancata comunicazione del possesso delle polizze entro il 31 dicembre di ogni anno dà luogo a irrogazione di sanzione pecuniaria.