Disposizioni per l’organizzazione e realizzazione di servizi turistici
La legislazione toscana sul turismo (L. R. n. 86 del 2016), in armonia con quanto disposto dal Codice del turismo, prevede che alcuni servizi turistici offerti al di fuori dell’ambito per cui un’impresa è autorizzata ad operare possano essere organizzati e realizzati solo dalle agenzie di viaggio regolarmente autorizzate; l’articolo 87, comma 1, lettere b) e c) stabilisce che le gite, le escursioni e le visite individuali o collettive rientrano fra i servizi organizzati e realizzati dalle agenzie di viaggio.
Nel caso di un tassista o di un noleggiatore con conducente, nessun servizio turistico aggiuntivo rispetto al trasporto può essere organizzato e pubblicizzato (ad esempio tour, escursioni o gite con degustazioni, pranzi, visite guidate); analogamente, il caso di una guida turistica o di un accompagnatore che prenoti, per conto del cliente, l’alloggio, il ristorante, una degustazione o anche uno solo di questi servizi che non sia quello per cui è abilitata la guida o l’accompagnatore, invade il campo di attività delle agenzie di viaggio.
La Città Metropolitana di Firenze, nell’ottica di tutela del turista ma anche dell’impresa e delle agenzie di viaggio, sulle quali esercita attività di vigilanza e controllo, si rivolge quindi a tutti gli operatori turistici affinché l’attività di ciascuna impresa turistica sia svolta nel rispetto di quanto prevede la vigente legislazione e ricorda che la pubblicizzazione, sotto qualsiasi forma, come la diffusione di materiale cartaceo o su siti web, di attività non conformi alla legge espone l’impresa all’irrogazione di una sanzione amministrativa e all’ordinanza di cessazione immediata dell’attività.