Scadenza obbligo corso di aggiornamento periodico per ispettori revisione
Obbligo di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis di cui all’articolo 15, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 novembre 2021, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010.
Si rende noto che con circolare prot. 35518 del 12/12/2024 la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che “il nuovo termine entro cui gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31/12/2010 sono tenuti ad assolvere all’obbligo della formazione di aggiornamento è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2025 “.
Poiché, secondo quanto ribadito dalla sopra citata circolare, “lo svolgimento della formazione di aggiornamento è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di revisione” gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31/12/2010, sono tenuti a documentare entro il 31/03/2025 alla scrivente Amministrazione l’avvenuta frequenza a detti corsi.
In difetto non potranno esercitare e la loro autorizzazione verrà sospesa