Si ricorda alle agenzie di viaggio ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Firenze la scadenza del 31 dicembre 2018 in materia di obblighi relativi all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, e in particolare:
Art. 91 Polizze assicurative
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1, del d.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto.
2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 79/2011.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano (omissis) alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.
Le agenzie di viaggio che risulteranno inadempienti nei confronti di tale obblighi saranno sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria e alla sospensione/cessazione dell’attività.