Il 26 gennaio 2019 entrano in vigore le modifiche apportate con legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018), alla legge regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).
Una modifica sostanziale riguarda l’articolo 98 “Organizzazione occasionale di viaggi”, che riduce a due nell’arco di un anno solare il numero di iniziative turistiche di durata media di 10 giorni, che possono essere organizzate da un’organizzazione che opera a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale.
Pertanto viene anche a modificarsi il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti, che da 50 si riduce a 20.