L’attività di organizzazione e di realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di associazioni e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è disciplinata dalla legge regionale n. 86 del 2016 agli articoli 96 e 97.
Questa legge prevede che, ogni qualvolta si organizzi in proprio una gita o iniziativa turistica di uno o più giorni, si debba provvedere a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (secondo lo schema-tipo approvato dalla Regione Toscana) e a dare comunicazione preventiva di ogni singola iniziativa turistica all’Ufficio Agenzie di Viaggio della Città Metropolitana di Firenze; sono previste sanzioni amministrative per le organizzazioni che contravvengono a tale obbligo.
Per avere maggiori informazioni e per sapere come inviare la comunicazione si consulti la relaltiva scheda