Servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio
Da tempo numerosi alberghi e strutture ricettive propongono e realizzano, anche sui propri siti web e per i propri clienti, servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio; ad esempio, visite guidate, escursioni, degustazioni, prenotazioni in strutture di ristorazione e tutta un’ampia gamma di servizi, per venire incontro alle richieste della clientela.
Per regolamentare questo fenomeno e per tutelare legittimamente l’attività delle agenzie di viaggio, la Regione Toscana ha disciplinato la materia nell’articolo 31 del nuovo testo unico sul turismo (la legge regionale n. 86 del 2016), stabilendo che la commercializzazione di tali servizi può avvenire a due condizioni:
– l’acquisto di questi servizi deve avvenire “solo dopo l’inizio dell’esecuzione del servizio turistico principale”; in altre parole, l’albergo non può far prenotare ai propri clienti tali servizi prima della sistemazione in albergo, né in via telematica né in alcuna altra maniera;
– per questi servizi deve essere ben chiaro e specificato il prezzo, che non può essere incluso nel prezzo del pernottamento ma deve essere scorporato, fatturato e pagato a parte dal cliente.
In considerazione di quanto esposto, al fine di evitare sanzioni a carico della struttura ricettiva e di tutelare l’attività delle agenzie di viaggio (la cui funzione di controllo è in capo alla Città Metropolitana di Firenze) si invitano tutte le strutture ricettive che commercializzano servizi turistici alla propria clientela a modificare quanto prima i propri siti web rendendoli conformi alla legge regionale e soprattutto a svolgere l’attività di commercializzazione in modo altrettanto rispondente ai dettami del testo unico regionale.