Documentale, civico e generalizzato
Su proposta del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella è stato approvato all’unanimità il Regolamento della Metrocittà in materia di accesso.
Nel 2014 il Consiglio della Provincia di Firenze approvò il “Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi e sull’accesso civico”.
Successivamente è stato emanato, in materia di accesso, pubblicità e trasparenza, il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che ha modificato, con rilevanti integrazioni, il precedente Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, denominato “Decreto Trasparenza”.
Il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 ha introdotto, all’art. 5 comma 2, il nuovo istituto dell’accesso generalizzato.
E’ stato inoltre emanato il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di privacy, che ai sensi dell’art. 99 comma due del medesimo trova applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018, e successivamente il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, che ha adeguato il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea.
“Per queste ragioni – è stato spiegato – si è reso necessario adottare un nuovo Regolamento in materia di accesso, in considerazione delle importanti novità introdotte sul tema dalla nuova normativa, ispirate fortemente alla trasparenza dell’azione amministrativa”, in particolare con il nuovo istituto dell’accesso generalizzato (non contemplato nel Regolamento del 6/2/2014 del Consiglio della Provincia di Firenze) e la nuova disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Si è proceduto quindi, nella stesura del Regolamento, a disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:
– l’accesso documentale, che sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dell’Ente, esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
– l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del Decreto Trasparenza;
– l’accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti; secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis del decreto trasparenza. Ciò allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito. pubblico.