Pubblicata la legge regionale che modifica il testo unico sul turismo in Toscana
In data 25 ottobre 2017 è stata pubblicata sul BURT la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58 “Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.”
In particolare:
– l’art. 3 “Norme transitorie. Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016” contiene una disposizione transitoria che consente agli affittacamere (esistenti ai sensi della previgente l.r. 42/2000) di diventare bed and breakfast, secondo il nuovo Testo unico sul turismo (l.r. 86/2016). Il termine ivi previsto (un anno) decorre dall’entrata in vigore del medesimo Testo unico, ovvero dal 12 gennaio 2017.
– l’art. 4 “Norma transitoria in materia di sanzioni” consente di derubricare da illecito amministrativo la mancata comunicazione delle caratteristiche in assenza di variazioni, con efficacia retroattiva e con la conseguente archiviazione dei procedimenti
sanzionatori eventualmente in corso.
Per quanto riguarda la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive, ecco la nuova redazione dell’articolo 83 del testo unico:
Art. 83
Comunicazione iniziale e periodica
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle
caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente
struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle
attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.