Testo unico sul turismo in Toscana – modifiche

TESTO UNICO SUL TURISMO in Toscana: MODIFICHE introdotte dalla legge regionale n. 24 del maggio 2018: Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016, pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana n. 19 del 25 maggio 2018; le modifiche entrano in vigore il 9 giugno 2018


STATISTICA DEL TURISMO

Allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione mensile delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l’omissione o l’incompleta effettuazione di detta comunicazione.

LOCAZIONI TURISTICHE E STRUTTURE RICETTIVE

La Regione interviene rivedendo le disposizioni in materia di locazioni turistiche, mantenendo l’obbligo di comunicazione al Comune e di invio della statistica nonché del pagamento dell’imposta di soggiorno e di comunicazione degli alloggiati alla Questura. Viene eliminata la tipologia di struttura ricettiva camping-village; viene prevista la possibilità, per l’albergo diffuso, di essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva. Vengono istituite nuove tipologie di strutture ricettive.

AGENZIE DI VIAGGIO

Permane l’obbligo di stipula, a favore del turista, di polizza di responsabilità civile. L’obbligo di stipula di polizze contro l’insolvenza e il fallimento a favore del turista viene ricompreso nell’obbligo di fornire idonea garanzia, che può essere anche una fideiussione bancaria o l’adesione a un fondo privato tramite consorzio di agenzie. L’avvenuta stipula e l’idonea garanzia devono essere obbligatoriamente comunicate alla Città Metropolitana entro il 31 dicembre di ogni anno, pena l’irrogazione di sanzioni e l’eventuale sospensione e cessazione dell’attività.

PROFESSIONI TURISTICHE

La Regione modifica le disposizioni che riguardano la guida turistica; in considerazione dell’inerzia normativa dello Stato e le controversie giurisprudenziali, la Regione sospende temporaneamente le disposizioni relative ai corsi di formazione professionale e ai conseguenti esami di abilitazione, nell’attesa che sia adottata l’apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque che tale sospensione, con carattere eccezionale, abbia una durata massima di un anno. Vengono ridefiniti l’attività di guida ambientale e i requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività relativa; viene previsto, per l’accompagnatore turistico, ai fini dell’accesso all’attività, il superamento di un esame. In attesa della definizione della questione continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni sui titoli di studio.

UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA

Viene attuata la disciplina dei 28 ambiti territoriali (elencati nell’allegato A) nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale, mediante la stipula di una convenzione per ambito territoriale; vengono precisati gli effetti per i comuni non aderenti. Viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l’obbligo di stipulare convenzioni con l’Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana.

Infine, viene stabilito che il Regolamento applicativo del nuovo testo unico verrà approvato dalla Regione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo testi unico (9 giugno 2018); fino all’approvazione del nuovo Regolamento, quello previgente mantiene la sua validità.