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L’ ufficio strutture ricettive della Città Metropolitana opera in base alla legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; raccoglie dagli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) dei Comuni le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni delle caratteristiche, delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive.
L’ufficio strutture ricettive della Città Metropolitana svolge attività di controllo sulla classificazione (sia d’ufficio sia con sopralluoghi), cura il procedimento di verifica e di rettifica dei requisiti di classificazione (numero di stelle/chiavi) di alberghi, residenze turistico–alberghiere, campeggi, villaggi turistici, parchi di vacanza e residence. Fornisce informazioni di base circa le varie tipologie ricettive, i requisiti delle stesse e gli adempimenti amministrativi per l’apertura, le variazioni e cessazioni delle strutture ricettive.
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)
Si invitano i titolari/gestori di strutture ricettive e locazioni turistiche a verificare il proprio codice fiscale, collegandosi con la consueta operazione di log in a Turismo 5 e compilando l’apposita maschera con i dati richiesti (nome, cognome e codice fiscale)https://turismo5firenze.regione.toscana.it/
Tale operazione su Turismo 5 è indispensabile per poter accedere alla Banca Dati delle Strutture Ricettive e Locazioni Turistiche (BDSR), visibile sul sito del Ministero del Turismo anche per la Regione Toscana a partire dal 28 agosto 2024.
L’accesso alla BDSR sarà possibile esclusivamente con le proprie credenziali SPID.
Questa procedura serve per verificare la presenza della propria struttura/locazione nella BDSR ministeriale.
Se la struttura/locazione è presente, sarà possibile chiedere il CIN che, si ricorda, deve essere richiesto solo dal titolare/gestore.
Infine, per l’ottenimento del CIN dovranno essere soddisfatti i requisiti richiesti dal Ministero del Turismo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla piattaforma ministeriale: https://www.ministeroturismo.gov.it/
I titolari delle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, aree di sosta, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, residence, residenze d’epoca, rifugi alpini ed escursionistici, villaggi turistici, parchi vacanza, stabilimenti balneari e marina resort) per avviare l’attività devono inviare al SUAP del Comune nel quale ha sede la struttura la SCIA e la comunicazione delle caratteristiche della struttura; il SUAP invia poi alla Città Metropolitana di Firenze la SCIA e la comunicazione delle caratteristiche (si veda più oltre la pagina Come aprire una struttura ricettiva).
La comunicazione delle caratteristiche non deve quindi essere inviata alla Città Metropolitana di Firenze ma al Suap competente per territorio. SCIA e comunicazione delle caratteristiche della struttura devono essere inviate al Suap esclusivamente in via telematica, secondo le procedure indicate dal Suap di riferimento:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il 30 aprile successivo alla variazione.
La comunicazione delle caratteristiche è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive.
Il modello è scaricabile dal sito della Città Metropolitana (vedi sotto) e non è modificabile (se non dalla Regione Toscana).
La comunicazione dei prezzi alla Città metropolitana è stata abolita con la legge regionale n. 25 del marzo 2016 e, ove il modello della comunicazione delle caratteristiche scaricabile dal sito della Città Metropolitana riportasse anche la pagina sui prezzi, non ne va tenuto conto e questa pagina non va riempita.
La struttura ricettiva che non presenta la comunicazione delle caratteristiche nei tempi e nei modi previsti dalla vigente legge regionale è sanzionabile ai sensi di quest’ultima, anche nel caso in cui la comunicazione venga effettuata in maniera incompleta. Si ricorda che la comunicazione delle caratteristiche non può riportare dati difformi da quelli contenuti nella SCIA.
Si sottolinea inoltre l’importanza di questo adempimento che, lungi dall’essere una formalità, è utile per la quantità di dati che alimentano i siti di informazione e prenotazione ricettiva, in primo luogo il sito del Comune di Firenze e della Città Metropolitana http://www.feelflorence.it alla sezione Dove dormire e i siti turistici della Regione Toscana.
Come aprire una struttura ricettiva
Progetto Alloggiati
Consulta le pubblicazioni, i documenti e la normativa di riferimento per la Statistica
Orari, contatti utili, pratiche e procedure dell’Ufficio
Modulistica: Comunicazione delle caratteristiche – Tabelle
Come già detto, ai sensi e per gli effetti della legge regionale della Toscana n. 25 del 2016 e n. 86 del 2016, non è più obbligatorio comunicare all’Ufficio strutture ricettive della Città Metropolitana di Firenze i prezzi massimi praticati.
In base alla normativa attuale permangono i seguenti obblighi in materia di pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive:
I prezzi massimi praticati devono essere esposti all’interno della struttura nella:
Tabella prezzi: nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile una tabella riepilogativa dei prezzi praticati nell’anno in corso nonché delle caratteristiche della struttura.
Le tabelle dei prezzi (da esporre nel locale comune) sono scaricabili dalla pagina: Comunicazione delle caratteristiche e tabella prezzi
mentre non è più obbligatorio esporre nelle camere e nelle unità abitative i cartellini aggiornati con i prezzi praticati.
Agriturismi: avviano la propria attività ricettiva presentando anche la SCIA telematica al Suapcompetente per territorio ehanno i seguenti obblighi, secondo gli articoli 10 e 11 comma 1 della legge regionale n.80 del 2020 (modifica della legge regionale n. 30 del 2003):
1) l’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche alla Città metropolitana di Firenze;
2) deve esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche della struttura e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
3) deve rispettare i prezzi massimi esposti.
Il 15 aprile 2017 è entrata in vigore la nuova classificazione, per gli agriturismi, in girasoli e non più in spighe, secondo il Regolamento 14R/DPGR del 29 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si veda il link al sito della regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo
Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del regolamento 46/2004 e successive modificazioni, tutte le aziende agricole che svolgevano attività agrituristica alla data del 15 aprile 2017 (entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione) hanno dovuto sostituire il logo della spiga con il logo del girasole e adottare la nuova targa identificativa (la scadenza era il 31 dicembre 2017).
A tale data:
– le aziende che NON offrivano attività di pernotto sono state automaticamente classificate al primo livello pari ai requisiti minimi di legge e nella nuova targa devono riportare un solo girasole;
– le aziende che offrivano attività di pernotto con o senza altre attività agrituristiche che entro il 31/12/2017 NON hanno presentato al SUAP dichiarazione di nuova classificazione sono state classificate al primo livello pari ai requisiti minimi di legge e nella targa devono riportare un solo girasole;
– le aziende che offrivano attività di pernotto con o senza altre attività agrituristiche che entro il 31/12/2017 hanno presentato al SUAP dichiarazione di nuova classificazione nella targa devono riportare il nuovo livello dichiarato raffigurato con due / tre / quattro / cinque girasoli.
Sul sito della Regione Toscana, sul blog dell’agricoltura all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo è a disposizione un applicativo per l’individuazione del livello di classificazione, la stampa dei requisiti che concorrono al livello di classificazione (da esporre in azienda), la stampa della tabella prezzi (da esporre in azienda) nonché ottenere il file .svg da portare in tipografia per la stampa della targa identificativa su plexiglas, secondo le indicazioni del manuale operativo del Mipaaft/Ismea.
Si evidenzia per l’utilizzo dell’applicativo la necessità di apportare gli aggiornamenti indicati ( ugualmente presenti sul blog) dovuti al cambio denominazione tra MIPAAF e MIPAAFT o comunque di far presente alla tipografia tale variazione.
Per ulteriori informazioni l’agriturismo deve contattare l’ufficio agriturismo della Regione Toscana.
Locazioni turistiche o affitti brevi
(articolo 70 legge regionale n. 86 del 2016 e successive modifiche)
Non devono essere confuse con le strutture ricettive; se per aprire una struttura occorre presentare la SCIA telematica al Comune, la locazione turistica non richiede SCIA ma deve essere avviata esclusivamente attraverso la piattaforma regionale
https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
Le locazioni possono essere gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale; per ogni appartamento deve essere effettuato una sola comunicazione di avvio.
Chi concede in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche deve effettuare la comunicazione, entro 30 giorni giorni dalla stipula del primo contratto di locazione, esclusivamente attraverso la piattaforma regionale di cui sopra.
Le locazioni turistiche ubicate a Firenze capoluogo entreranno nella corrispondente pagina della piattaforma regionale.
Le locazioni turistiche ubicate a Firenze provincia entreranno nella corrispondente pagina della piattaforma regionale.
Gli adempimenti obbligatori per tutte le locazioni sono la comunicazione degli alloggiati alla questura, per la quale occorrono credenziali specifiche, il pagamento dell’imposta di soggiorno al Comune (se previsto dal regolamento comunale) e l’inserimento telematico su Turismo5 della movimentazione ricettiva.
Per le locazioni turistiche di Firenze capoluogo: tutte le modifiche (di denominazione, del titolare o gestore/delegato, di capacità ricettiva, di periodo di apertura, di cessazione o sospensione) devono essere comunicate al Comune di Firenze Ufficio Imposta di Soggiorno, che detiene l’anagrafica delle locazioni di Firenze; la Città Metropolitana non può intervenire su tale anagrafica e il Comune di Firenze IDS invia quotidianamente alla Metrocittà i dati anagrafici aggiornati delle locazioni di Firenze.
Le locazioni di Firenze hanno obbligo di inserimento della movimentazione ricettiva a fini statistici su Turismo 5, gestito dalla Città Metropolitana di Firenze, che invia in automatico le credenziali di accesso a Turismo 5 a tutte quelle locazioni presenti o che si registrano presso il Comune di Firenze IDS tramite l’apposita piattaforma regionale Open Toscana.
Sulla pagina principale di Turismo 5 è pubblicata, fra i manuali, una Miniguida operativa all’uso della statistica, oltre che un manuale e un video tutorial.
In allegato la falsariga del modello, da compilare in tutti i campi all’avvio della locazione, presente sulla piattaforma regionale; si raccomanda di indicare una denominazione della locazione spendibile sul mercato e riconoscibile sui siti di informazione e prenotazione ricettiva e sulle piattaforme eventualmente usate per la prenotazione.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si raccomanda di leggere attentamente la pagina pubblicata sul sito della Regione Toscana al link: https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
https://www.regione.toscana.it/web/blog-agricoltura/agriturismo
a cura di U.O. Servizi alle imprese, controlli e statistiche – Ultimo aggiornamento: 02-10-2024